Il CCNL cooperative e imprese sociali nel dettaglio

A partire dal mese di agosto, SMart ha cambiato il proprio contratto di riferimento per i soci che lavorano nell’ambito dello spettacolo, passando dal CCNL teatri e scritturati (rinnovato ad aprile di quest’anno) al CCNL cooperative e imprese sociali. I motivi della scelta, che essenzialmente stanno nella maggiore aderenza di questo nuovo contratto alla forma e alle necessità della cooperativa e dei suoi soci, sono spiegate nel dettaglio in questo articolo.

Ma cosa prevede nel dettaglio il CCNL cooperative e imprese sociali? Come già abbiamo fatto a proposito del contratto per teatri e scritturati, proviamo a darvi una spiegazione sintetica delle principali caratteristiche di questo documento, che potete trovare in versione integrale sul sito della SLC-CGIL.

Scadenza e attuale vigenza

Innanzitutto, una precisazione. Il CCNL cooperative e imprese sociali è entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 e prevedeva una durata di tre anni. Questo significa che nel 2018 il contratto risulta scaduto. Questo non significa che il testo abbia perso validità, però. Infatti, l’articolo 2 del testo (lo stesso che stabilisce data di entrata in vigore e durata), spiega che “il contratto si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei termini e nelle modalità previste”. In altre parole: rimane in vigore in via eccezionale fino al prossimo rinnovo, che noi di SMart ci auguriamo avvenga comunque presto.

Questo grado di “eccezionalità” non deve spaventare. Al contrario, guardando alla storia degli accordi di categoria sembra una prassi abbastanza comune, a quanto pare, se consideriamo che anche il CCNL teatri e scritturati, di cui si è molto parlato, ha atteso ben dieci anni prima di vedere un rinnovo.

L’Osservatorio nazionale di settore

In questo testo, sottoscritto nel 2014, le parti sociali riconoscono la necessità di costituire un osservatorio nazionale per monitorare le forme e la qualità della formazione e del lavoro nel settore artistico, per costituire il quale le cooperative devono versare una quota annuale simbolica e variabile a seconda delle dimensioni del loro organico.

Previdenza complementare

Il CCNL stabilisce che sarà il fondo pensionistico complementare Cooperalavoro la struttura incaricata di fornire previdenza complementare ai lavoratori dello spettacolo delle cooperative.

Le diverse forme di scrittura

La scrittura, o “contratto di lavoro”, nel testo, può assumere varie forme. Quella del contratto a tempo, di cui il testo si limita a stabilire l’intervallo di tempo tra la chiusura di un contratto a tempo determinato e la stipula del successivo: 10 giorni per contratti di durata fino a sei mesi, 20 giorni per durate superiori.

C’è poi il paragrafo dedicato alla scrittura intermittente, che prevede il ricorso alla chiamata. L’indennità di disponibilità è vincolata all’accettazione dell’obbligo di chiamata, ma nel caso in cui il contratto non preveda questo vincolo, il lavoratore potrà rinegoziare a ogni ingaggio i minimi stabiliti. L’indennità è pari al 20% della paga minima stabilità dal CCNL, di cui parleremo nel dettaglio più avanti.

Oltre a queste forme, il CCNL cooperative e imprese sociali prevede anche il telelavoro, stabilendo che deve essere retribuito secondo gli standard stabiliti per le altre forme contrattuali, con norme specifiche descritte all’articolo 11 del testo.

È previsto, infine, il lavoro part-time in qualunque forma (orizzontale, verticale o mista), con la possibilità, ed è una caratteristica rilevante di questo CCNL, che per ragioni artistiche il datore di lavoro possa variare orai e durata della prestazione con almeno due giorni di preavviso (art. 12). Ma stabilisce anche che nel caso si ricorra a una simile variazione, il compenso per l’artista sarà maggiorato del 10% e che, se si aggiungono ore supplementari, la retribuzione di queste ultime sarà maggiorata del 35%.

Rimborsi spese e indennità di trasferta

Entrambe le forme vanno concordate di volta in volta con il datore di lavoro. Questa una delle maggiori differenze tra il CCNL cooperative e imprese sociali e il CCNL teatri e scritturati, che invece stabilisce indennità fisse calcolate sui minimi giornalieri.

Riposo, ferie e riduzione dell’orario di lavoro

Su questo tema il CCNL è laconico. Una giornata di riposo non retribuita ogni sei giorni lavorati, e due giorni di riposo retribuiti per ogni anno di lavoro, con incrementi di anzianità che sono descritti nel dettaglio all’articolo 20. Il capitolo ferie è invece trattato nell’articolo 21 e prevedere maggiorazioni tra il 10 e il 90% variabili a seconda della fascia oraria e del giorno dello straordinario.

Come in ogni contratto nazionale, sono inoltre previsti scatti di anzianità, tredicesima, maternità e TFR.

I minimi

Ai fini dell’applicazione dei minimi salariali, il personale tecnico e artistico viene diviso secondo delle categorie che abbiamo imparato a conoscere, dal livello quadro, scendendo, fino al livello 6. Il mestiere dell’attore rientra nella categoria del livello 3, e prenderemo a riferimento questa categoria nella comparazione tra minimi salariali del il CCNL cooperative e imprese sociali e dell CCNL teatri e scritturati.  Per un attore assunto con il contratto nazionale cooperative, la paga minima giornaliera è di 68,13€ lordi, cioè comprensivi di indennità (fissata al 25,30%)

Il lavoro intermittente

Il CCNL cooperative e imprese sociali parifica sostanzialmente il lavoro intermittente a quello ordinario, stabilendo che la paga minima deve essere la stessa, senza riduzioni né maggiorazioni derivanti dal tipo di contratto.

Tempi di pagamento

Nessuna indicazione esplicita sui tempi massimi di pagamento accettabili, nel CCNL cooperative e imprese sociali. È presente però un articolo che impone che sia chiaramente stabilito in ogni singolo contratto il limite massimo entro il quale ricevere il pagamento della prestazione.

Per i soci di Smart, tuttavia, i tempi di pagamento sono certi, perché com’è noto la cooperativa garantisce ai suoi soci il pagamento della retribuzione mensile entro il 10 del mese successivo all’inizio della prestazione. Niente di cui preoccuparsi, dunque!

Per concludere ecco uno specchietto riassuntivo delle principali retribuzioni previste dal CCNL cooperative e imprese sociali, con un paragone con il CCNL teatri e scritturati 2018, di cui potete leggere il dettaglio qui.

PAGHE MINIME ATTORI: RAFFRONTO CCNL COOPERATIVE  /  CCNL TEATRI

Tutte le cifre sono comprensive della percentuale di indennità (25,30%). Fonte: SLC-CGIL

CCNL COOPERATIVE – Paga minima attori scrittura continuata, parziale, mensilizzata

euro 68,13 (Allievi euro 59,78)

SMart corrisponderà ai suoi soci euro 70,00

CCNL TEATRI E SCRITTURATI – Paga minima attori scrittura continuata, parziale, mensilizzata

Dal 1° aprile 2018 euro 68,22 (Allievi euro 55,61)

Dal 1° gennaio 2019 euro 70,17 (Allievi euro 57,20)

Dal 1° gennaio 2020 euro 72,78 (Allievi euro 59,32)

Nb. Nella scrittura mensilizzata il costo delle giornate lavorate è quella non inferiore al minimo, le altre giornate sono retribuite al minimo ENPALS (nel 2018 pari a euro 48,20).

CCNL COOPERATIVE – Paga minima attori contratto intermittente

euro 68,13 (Allievi euro 59,78)

Nessuna modifica rispetto all’importo per altre forme di scrittura. SMart corrisponderà ai suoi soci euro 70,00

CCNL TEATRI E SCRITTURATI – Paga minima attori contratto intermittente

Dal 1° aprile 2018 euro 95,51 (Allievi euro 77,85)

Dal 1° gennaio 2019 euro 98,24 (Allievi euro 80,08)

Dal 1° gennaio 2020 euro 101,89 (Allievi euro 83,05)

I compensi da lavoro autonomo sono regolati nel relativo protocollo.

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