Cos’è e cosa prevede il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per lo spettacolo dal vivo dedicato a teatri e scritturati, firmato il 19 aprile 2018 tra le parti sociali e le associazioni di categoria. Nuovi contratti, intermittenza, incremento dei minimi salariali, flessibilità e disciplina del lavoro autonomo
Nota per i soci di Smart: dal mese agosto 2018, facendo seguito ad alcune criticità espresse e dopo averne discusso nell’Assemblea annuale dei soci, Smart Italia ha scelto di abbandonare il CCNL teatri e compagnie, finora adottato, e applicare il CCNL cooperative e imprese sociali (2014, ultimo rinnovo 2017). Spieghiamo nel dettaglio le differenze e le caratteristiche contrattuali in vigore per i nostri soci in questo articolo
Ci sono voluti dieci anni, studi di settore e innumerevoli dibattiti, ma il 19 aprile scorso è stato siglato l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, che prevede anche in allegato il Regolamento di palcoscenico.
L’ultima versione del CCNL spettacolo risaliva al 2008, ma la nuova versione e quella di 10 anni più vecchia sono molto diverse tra loro. Oltre agli aggiornamenti, il CCNL del 2018 introduce infatti una serie di innovazioni che portano una piccola rivoluzione nel comparto. Per la prima volta si è spezzata l’abitudine del rinnovo-fotocopia, e se il testo del 2008 ricalcava ancora la falsariga del primo contratto datato 1969, questo nuovo CCNL descrive una realtà completamente diversa, molto più vicina all’esperienza di tutti i giorni.
Cos’è successo in questi dieci anni? La risposta non è difficile: la crisi economica scoppiata nel 2008, da cui l’Italia stenta ancora a riprendersi, la riduzione delle risorse disponibili che ne è derivata e la stagione dell’austerità europea che ha imposto tagli e razionalizzazioni. Ma, soprattutto, è cambiato il mondo del lavoro. Nel teatro come in tutti gli altri settori (lo racconta, tra gli altri, Sandrino Graceffa nel suo Rifare il mondo… del lavoro) è aumentata la precarietà, si è ridotto il peso del tempo indeterminato, e si è accresciuto il ricorso al lavoro autonomo e freelance, con conseguenze rischiose sul fronte delle tutele del lavoratore. Per un quadro aggiornato delle nuove condizioni di vita e di lavoro per gli artisti in Italia si può leggere l’indagine Vita da artista, prodotta della Fondazione Di Vittorio.
Il rinnovo del CCNL spettacolo prende le mosse proprio dalla constatazione che il mondo del lavoro, anche per gli artisti, è cambiato, e cerca di aggiornare la sua rete di tutela per intercettare le nuove consuetudini e le nuove forme del lavoro contemporaneo.
Qui di seguito proviamo a riassumere tutti i punti salienti contenuti in questo rinnovo, basandoci sui dati forniti da SLC CGIL, con l’obiettivo di rendere autori, artisti e freelance del mondo dello spettacolo più consapevoli dei diritti che gli spettano e delle garanzie cui possono aspirare, oggi, nell’esercizio del loro lavoro.
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI
Veniamo subito al punto che più interessa i lavoratori dello spettacolo: l’aumento dei minimi salariali. Il CCNL 2018 aggiorna le tabelle sui compensi minimi da corrispondere a giornata, per tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo (dai direttori artisti ai tecnici, passando per le varie tipologie di artisti) e stabilisce un aumento del 12% di tutti i compensi che entrerà a regime nel 2020, con due scaglioni progressivi intermedi (2018 e 2019).
L’aumento dei minimi salariali
A regime nel 2020, l’aumento prevede un incremento del 12% degli importi minimi per la giornata. Per un attore, per esempio, l’importo minimo giornaliero è fissato attualmente a 55,02 € a giornata; dal 1 gennaio 2019 salirà a 56,59 €, per arrivare a 58,69 € il 1° gennaio 2020. A questi importi si deve aggiungere un’indennità pari al 24% per tutti i tipi di contratto, corrisposta in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto (TFR), delle ferie, della tredicesima, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali.
Riproduciamo in fondo a questo articolo una sintesi di tutte le modifiche ai minimi salariali.
Tempi di pagamento a 10 giorni
Il nuovo CCNL stabilisce che il compenso per un ingaggio (“scrittura”) deve essere corrisposto a mezzo bonifico bancario entro i primi dieci giorni lavorativi del mese di competenza. Se il pagamento non dovesse avvenire entro questo termine, dopo una tolleranza di 5 giorni, lo scritturato potrà reclamare gli interessi di legge maggiorati del 2%. Se il mancato pagamento supera i 15 giorni (oltre ai 15 stabiliti), si ha diritto a rescindere in tronco il contratto per colpa dell’impresa.
Prove
Le giornate di prova devono essere almeno 21, novità inserita per rispondere all’ormai diffusa forfetizzazione delle giornate di prova. Il pagamento per tutte le giornate di prova è pari al minimo sindacale al quale si aggiunge il 65% della differenza tra il minimo sindacale e il compenso concordato per le giornate di recita.
Trasferte e diarie fisse
Gli importi di trasferte e diarie sono fissi e il loro valore indicato dal contratto. L’indennità massima di trasferta è stata portata a 107 euro, di cui 57 per il pernottamento e 25 per ciascuno dei due pasti della giornata. Se invece lo scritturato deve pagarsi soltanto i pasti, e il pernottamento e prima colazione sono a carico dell’impresa, allora il rimborso sarà di 50 euro (25 € a pasto).
Le diverse tipologie di contratto (“scrittura”)
La novità più importante è senz’altro la modifica dei contratti. Ecco di seguito tutte le possibilità e le norme.
La scrittura continuata (lavoro subordinato)
La scrittura continuata è il pilastro del Contratto nazionale. Definita con un contratto a termine di tipo continuativo e inquadrata come rapporto di subordinazione. La scrittura continuata prevede che lo scritturato sia pagato tutti i giorni compresi tra la data di inizio e quella di termine della scrittura. È prevista la sospensione del rapporto di lavoro solo nel periodo delle festività principali, e il rimborso delle spese di viaggio è dovuto solo per gli scritturati il cui compenso giornaliero non supera i 250 euro. Un contratto di scrittura continuata è prorogabile solo se supera i 45 giorni di durata: per un massimo di 5 settimane se la scrittura originaria è superiore a 90 giorni, per 3 settimane negli altri casi.
Novità importante: non esiste più l’obbligo di “collaborazione” prima dell’inizio della scrittura continuata.
La scrittura a tempo parziale verticale (lavoro subordinato part-time)
È una vera novità del CCNL 2018, “introdotta in via sperimentale” con l’obbligo di “monitoraggio” da parte dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo.
Di fatto è una versione part-time della scrittura continuata, che prevede che il lavoratore svolga la propria attività a giorni alterni, ma lavorando sempre per giornate intere (come in un part-time verticale). In nessun caso si può essere, insomma, scritturati per “metà tempo” di una stessa giornata, ovvero non si può scendere sotto il minimo stabilito per una giornata. Altra regola fondamentale: le giornate di lavoro, che non possono essere meno del 55% delle giornate previste al contratto, e inoltre ogni mese di contratto deve comprendere almeno 17 giornate lavorative. A ciò va aggiunto un giorno di riposo retribuito ogni 6 giorni, anche non continuativi.
La durata del contratto di scrittura parziale verticale non può essere inferiore a un mese. Nelle giornate in cui non è prevista una prestazione il lavoratore può svolgere altra attività come subordinato o come autonomo.
Scrittura con base mensile (lavoro subordinato)
Anche questa modalità è stata introdotta in via sperimentale ed è sottoposta a monitoraggio.
Invece del tempo verticale, l’impresa può concordare con lo scritturato un contratto che prevede un pagamento a base mensile pagato il minimo ENPALS (il minimo ENPALS viene rivisto tutti gli anni. Per il 2018 è pari a 48,20 euro al giorno), per un totale di 26 giornate. Significa che la base di giornate pagate nei 30 giorni di contratto è di 26 giornate (48,20 € x26=1253,20 €), a prescindere dalle giornate effettive di lavoro previste dalla scrittura. A questo si deve aggiungere il compenso pattuito per le giornate di lavoro effettive (che segue gli importi stabiliti dalle tabelle dei minimi, cioè 55 euro nel 2018 e 59 nel 2020), che vanno a sostituire il minimo ENPALS per quel giorno. Per fare un esempio, se un attore viene scritturato per 20 giornate pagate 100 €, il suo compenso totale sarà di 2000 € più 48,20 € per ogni giornata inclusa nel contratto non lavorata (che nell’esempio sono 6), quindi il totale sarà 2000 € + (48,20×6) = 2289,2.
Sulle festività vale la stessa regola della scrittura continuata.
Lavoro intermittente (lavoro subordinato)
È questa la novità del CCNL spettacolo che più fa discutere. Secondo il testo, la forma della scrittura intermittente si può attivare “solo nelle ipotesi in cui non sia possibile prefigurare, nemmeno per approssimazione, né per quantità né per collocazione temporale le prestazioni lavorative giornaliere”. In altre parole, può essere stipulato solo a tempo determinato, e non a tempo indeterminato. Il lavoratore può svolgere altra attività, in forma autonoma o subordinata, compatibilmente all’eventuale obbligo di risposta (con conseguente pagamento dell’indennità di chiamata). In questo caso deve fornire autocertificazione scritta al datore di lavoro.
Prima regola. I Teatri Nazionali potranno utilizzare l’intermittenza fino a un massimo di 240 giornate, mentre i Teatri di Rilevante Interesse Culturale fino a 380 giornate. Per gli altri soggetti (Centri di Produzione, Compagnie, ecc.) non ci sono limiti nelle giornate.
Come negli altri casi, il lavoratore intermittente matura ogni 6 giornate (anche non continuate) un ulteriore giornata di riposo.
Se si viene nuovamente scritturato per la ripresa dello spettacolo si ha diritto a un compenso non inferiore al quello pattuito nel precedente contratto, e lo scritturato ha diritto di precedenza nelle scritture inerenti l’eventuale ripresa della stessa produzione e/o coproduzione. Vediamo le altre regole.
Contratto intermittente e chiamate
La legge che disciplina il contratto intermittente dispone che, nelle giornate in cui non è prevista la prestazione lavorativa, l’impresa, può (quindi non è obbligatorio) pagare un’indennità giornaliera di risposta alla chiamata. In questo caso il lavoratore deve rispondere alla chiamata, quindi se l’impresa non paga l’indennità il lavoratore non è obbligato a rispondere. Il compenso previsto contrattualmente in questo caso è pari al 20% del compenso concordato (esempio: se concordo 100 euro per le giornate di prova/spettacolo, nelle giornate in cui rimango a disposizione, con l’obbligo di rispondere alla chiamata percepirò 20 euro giornalieri).
In caso di malattia il lavoratore deve informare il datore di lavoro sull’impossibilità di rispondere alla chiamata. In questo periodo non percepirà l’indennità di chiamata.
Il lavoratore può chiedere di sospendere per un periodo l’indennità di chiamata. Ovviamente in questo caso non ne percepirà il relativo compenso.
Poiché i periodi in cui viene corrisposta l’indennità di chiamata non sono coperti dai contributi è possibile riscattare, successivamente, detti periodo pagando i relativi contributi. In questo caso il datore di lavoro parteciperà al costo di riscatto al 50%.
Ogni contratto intermittente deve specificare nero su bianco la durata, la tipologia delle prestazioni richieste, il luogo e le modalità dell’eventuale indennità di chiamata (la chiamata non può essere inferiore ad un giorno lavorativo aggiuntivo all’eventuale trasferimento, che resta a carico dell’impresa nelle modalità sopra descritte), le forme e le modalità con cui viene richiesta la prestazione lavorativa, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione (con cadenza settimanale o se si prevede più di 10 giorni nell’arco dei 30 il pagamento è mensile. L’eventuale indennità di disponibilità deve essere pagata entro i primi 5 giorni del mese successivo). Il contratto deve inoltre contenere le misure di sicurezza in relazione all’attività che si richiede in relazione all’attività prevista.
Il datore di lavoro deve informare il Comitato di Compagnia sull’esistenza di lavoratori intermittenti.
La maggiorazione per il compenso di intermittenza
Il compenso minimo del lavoratore intermittente è superiore del 40% rispetto a quanto concordato con altre forme di scrittura, dunque non potrà essere inferiore al 140% del compenso minimo previsto dal CCNL. Perciò, secondo i calcoli effettuali dalla SLC-CGIL, per un attore scritturato a paga minima il compenso dal 1° aprile 2018 è di 95,51 €, che passerà a 98,24 dal 1° gennaio 2019 e a 101,89 al 1° gennaio 2020. Questo vale anche se il compenso è superiore al minimo. Se, poniamo, il compenso giornaliero concordato per un attore è di 100 euro, con l’intermittenza lo stesso attore dovrà essere pagato 140 €.
Infine, se nel corso della scrittura (quindi dopo) si determinano le condizioni necessarie, ad esempio se si raggiungono le 13 giornate nell’arco di 30 giorni (anche su produzioni diverse), il lavoratore può chiedere per quel periodo che gli venga applicato il regolamento normativo e il trattamento economico più favorevole tra il tempo parziale (part time) o la scrittura mensilizzata (vedi CCNL in pillole 2 e 3).
Il lavoro autonomo nello spettacolo (non è lavoro subordinato)
Le parti sociali sono sempre state restie a contemplare il lavoro autonomo in ambito artistico, perché le modalità di contrattualizzazione previste si ritenevano già sufficientemente flessibili. Tuttavia, negli ultimi anni si è dovuto constatare che il lavoro autonomo è sempre più presente anche nello spettacolo dal vivo, e si è dunque deciso di provare a normarlo, in via sperimentale, nel contesto del CCNL.
Il rapporto di lavoro autonomo è per definizione variabile, ma il nuovo CCNL stabilisce un “Protocollo” (allegato al contratto insieme al regolamento di palcoscenico e alla disciplina per l’attività sindacale) che ne norma gli aspetti fondamentali con l’obiettivo di garantire l’equità del trattamento. Ovviamente questo testo è subordinato alle disposizioni di legge e alle sentenze che disciplinano le condizioni per il lavoro autonomo in generale (es. reale autonomia, nessuna dipendenza gerarchica, nessun potere disciplinare da parte dell’impresa, ecc.). Ecco i punti salienti del protocollo.
- Al lavoratore autonomo non si applica il regolamento di palcoscenico, perché questo disciplina aspetti tipici del rapporto subordinato.
- Ogni contratto di lavoro autonomo nell’ambito dello spettacolo dovrà essere inviato all’Osservatorio Nazionale, che ne monitorerà le caratteristiche.
- La regola aurea del Protocollo sul lavoro autonomo nello spettacolo è che l’importo del compenso giornaliero e l’importo dei rimborsi spese (107 euro, di cui 57 pernottamento e 25+25 pasti) e i tempi previsti per il pagamento non possono essere inferiori a quelli previsti per i subordinati; oltre ovviamente all’obbligo di rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, malattie, riposi, maternità e congedi parentali (riferimenti a Dlgs C.P.S. n. 708/1947 e circolare INPS n. 134363 A.G.O. del 21/05/80 e successive). Le imprese committenti dovranno stipulare un’apposita assicurazione contro i rischi da infortunio, assicurando inabilità temporanea e permanente, oltre che il caso di morte), gli eventuali orari, oltre i quali non si può eccedere, le clausole a tutela della proprietà intellettuale e d’immagine sul materiale prodotto dal Professionista. Nel contratto vanno inoltre previste eventuali proroghe o rinnovi della prestazione (in questo caso si consiglia di prevedere sempre una nuova trattativa per la ripresa dei compensi che non possono essere inferiori a quello previsto dal contratto).
- Questo tipo di incarico permette di svolgere contemporaneamente altra attività in forma subordinata o autonoma, dando comunicazione all’Impresa tramite autocertificazione che indichi la compatibilità rispetto all’impegno preso con il Committente.
Il CCNL, inoltre, scioglie modo molto netto (per i suoi ambiti di competenza, chiaramente) in alcuni dei nodi più spinosi di tutti i rapporti di lavoro autonomo:
- Sono abusive tutte le clausole che permettono al Committente di modificare il contratto d’opera stipulato, che prevedano recessi senza congruo preavviso o pagamenti superiori a 60 giorni.
- Il compenso deve essere corrisposto di norma mensilmente entro i primi dieci giorni del mese successivo a fronte di regolare fattura da parte del Professionista. Il caso di superamento di ritardo decorreranno gli interessi di legge con una maggiorazione del 2%.
- Il compenso minimo del Professionista non potrà essere inferiore al 150% del minimo contrattuale previsto (al 1 aprile 2018 104.47 €, dal 1° gennaio 2019 107.61 €, dal 1° gennaio 2020 111.45 €).
PAGHE MINIME: RIASSUNTO PER ATTORI
Tutte le cifre sono comprensive della percentuale di indennità (+24%). Fonte: SLC-CGIL
Paga minima attori scrittura continuata, parziale, mensilizzata
Dal 1° aprile 2018 euro 68,22 (55,02 + 24% indennità) (Allievi euro 55,61)
Dal 1° gennaio 2019 euro 70,17 (Allievi euro 57,20)
Dal 1° gennaio 2020 euro 72,78 (Allievi euro 59,32)
Nb. Nella scrittura mensilizzata il costo delle giornate lavorate è quella non inferiore al minimo, le altre giornate sono retribuite al minimo ENPALS (nel 2018 pari a euro 48,20).
Paga minima attori contratto intermittente (comprensiva del 24% di indennità)
Dal 1° aprile 2018 euro 95,51 (Allievi euro 77,85)
Dal 1° gennaio 2019 euro 98,24 (Allievi euro 80,08)
Dal 1° gennaio 2020 euro 101,89 (Allievi euro 83,05)
I compensi da lavoro autonomo sono regolati nel relativo protocollo.
LEGGI IL TESTO DEL CCNL SPETTACOLO 2018 E ALLEGATI
PUNTI CRITICI
Non tutto quello che è sulla carta corrisponde alla realtà, però, e anche le migliori intenzioni possono generare effetti concreti nefasti. Come dimostra anche l’indagine Vita da artista citata sopra, gli obblighi previsti formalmente dal CCNL vengono spesso aggirati e disattesi dai committenti. Non basta una carta a tutelare i diritti del lavoratore, perché molto spesso si è soggetti al ricatto del “mantenersi il posto”, del “e se poi non mi richiamano?”. Le norme vanno quindi accompagnate da controlli e, soprattutto, da un costante lavoro di analisi e monitoraggio della realtà del lavoro, per correggere tutte le storture delle pratiche, che nell’astrazione di una normativa generale non si potevano prevedere.
Tra i diversi pareri, riportiamo quello espresso su ateatro.it da Mimma Gallina, organizzatrice teatrale, insegnante alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e curatrice, tra gli altri, del volume Ri-organizzare teatro. Produzione, distribuzione, gestione.
“Questo contratto rappresenta uno sforzo importante di lettura della realtà e delle sue contraddizioni [ed] è migliorativo delle condizioni dei lavoratori e compatibile con le problematiche del sistema. […] Resta però di difficile applicazione per le imprese indipendenti, giovani, meno proiettate al mercato, meno finanziate. Se ne sta discutendo a vari livelli. È possibile lavorare in molte direzioni, anche riflettendo sulle specificità di queste imprese: forse adattando il costo e il modello del part-time e della mensilizzazione, ridimensionando il maggiore costo dell’intermittenza per le compagnie di innovazione, o trattando un minore costo del lavoro, magari in sede di applicazione delle normative relative all’impresa sociale (che dovrebbe riguardare anche questo settore). Non sarà un lavoro a tempi brevi e resta aperto il tema della rappresentanza. L’importante è che nel frattempo queste compagnie e un gran numero di lavoratori non siano espulsi – o non si considerino esterni – al sistema professionale”.
Inoltre, le maggiori criticità rilevate attorno al nuovo CCNL spettacolo per teatri e compagnie riguardano proprio il lavoro intermittente, e in particolare, la maggiorazione del 40% dei minimi giornalieri. Se consideriamo che questo contratto è pensato per rivolgersi a teatri e compagnie di grandi dimensioni, si capisce che l’intento degli estensori del contratto era cercare di limitare la precarietà in strutture che hanno a disposizione budget rilevanti e dove esistono distinzioni nette tra il datore di lavoro (il teatro) e il prestatore d’opera (il singolo attore o tecnico).
Tuttavia, se consideriamo che questo contratto è stato preso a modello anche per le realtà di lavoro di piccoli e medi teatri e compagnie, laddove i budget sono di solito ridotti e le forme contrattuali stabili non possono essere applicate per ragioni strutturali, allora si rivelano fondati i timori che vedono nella maggiorazione dei compensi minimi giornalieri il rischio per i lavoratori di poter dichiarare meno giornate lavorate.